Protocollo di intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni per il progetto speciale di Servizio Bibliotecario Nazionale

1 - Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le Regioni convengono sull'opportunità di definire, anche in rapporto con il processo di approvazione della legge di tutela dei beni culturali, di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 616/77, un progetto speciale - che si richiede di inserire nel novero di quelli approvati dal CIPE nel novembre 1982 - per la creazione del Servizio Bibliotecario Nazionale, articolato in sistemi regionali, capace di assicurare la diffusione della conoscenza e la circolazione del patrimonio librario del paese.

Si tratta a tal fine di organizzare una rete tra le biblioteche, tra queste e l'utente, costituita da tutte le biblioteche operanti nei singoli territori regionali e fondata sulla cooperazione tra le biblioteche e su procedure automatizzate.

Nel tratteggiare i fondamenti dell'iniziativa il Ministero e le Regioni si ispirano al riconoscimento del carattere unitario che va assicurato alla politica dei beni culturali, al significato determinante della collaborazione fra i vari soggetti istituzionali titolari di responsabilità e competenze in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paese e alla conseguente necessità di una programmazione concordata degli interventi pubblici nel campo della documentazione e della conservazione; in questo quadro rientra la partecipazione delle Regioni alla definizione del progetto del SBN e alla sua attuazione. L'impegno concordemente assunto in tal senso riposa sul riconoscimento delle rispettive competenze istituzionali; il progetto ha quindi come necessario punto di riferimento da una parte l'articolazione decentrata della realtà politico-amministrativa del paese, dall'altra la funzione di coordinamento e di indirizzo spettante allo Stato, che la esercita attraverso le sue strutture centrali.

Di conseguenza spetterà agli Organi regionali competenti definire le caratteristiche in base alle quali dovrà svilupparsi il SBN nei rispettivi ambiti territoriali e resterà compito precipuo del MBC e dell'ICCU fornire gli indirizzi tecnici e svolgere un ruolo di coordinamento.

In armonia con il sistema delle suddette competenze si persegue per il SBN un'organizzazione rapportata alla realtà territoriale e non alle diverse territorialità delle biblioteche.

2 - Sulla base di una costante e reciproca collaborazione il MBC e le Regioni concorrono alla realizzazione del SBN e si impegnano:

il MBC, attraverso l'ICCU:

  • a definire l'organizzazione dei servizi nazionali;
  • a curare l'organizzazione del coordinamento tecnico del SBN, con particolare riferimento al coordinamento della definizione degli aggiornamenti del s/w del SBN, all'indicazione degli indirizzi scientifici e tecnici per la formazione dei bibliotecari e altri addetti al SBN, alla definizione e aggiornamento degli standards di descrizione e dei relativi manuali;
  • a considerare le Regioni come titolari della competenza a programmare l'utilizzazione nel loro territorio dei programmi del SBN.

le Regioni:

  • a definire, nell'ambito delle proprie competenze e delle convenzioni con il MBC, l'organizzazione sul proprio territorio dei servizi bibliotecari in funzione del SBN, con particolare riferimento alla localizzazione delle unità di servizio e alla determinazione dei loro compiti con riguardo alla specificità di ciascuna;
  • a promuovere lo sviluppo della cooperazione tra tutte le biblioteche nell'ambito regionale;
  • a promuovere, tramite l'organizzazione sul territorio dei servizi bibliotecari, la descrizione dei documenti in funzione del SBN e a garantire la circolazione di essi nell'ambito del medesimo;
  • a promuovere l'adozione da parte delle biblioteche degli aggiornamenti delle procedure comuni definite dalla Commissione paritetica di esperti da costituirsi presso l'ICCU;
  • a promuovere la formazione e l'aggiornamento degli addetti al SBN, secondo gli indirizzi scientifici e tecnici forniti dall'ICCU.

Sulla base della macroanalisi prodotta dall'ICCU, le Regioni possono provvedere allo sviluppo e all'aggiornamento dei programmi.

Tali programmi sono in comproprietà tra l'ICCU e le Regioni che li hanno sviluppati.

E' vietata la commercializzazione; le Regioni possono comunque consentire lo sviluppo di tali programmi ad altre Regioni o altri Enti pubblici, sulla base di apposite convenzioni, d'intesa con l'ICCU.

3 - Il progetto dovrà avere carattere di completezza, e indicare pertanto, tenendo conto di un tempo di necessaria sperimentazione, le varie fasi di attuazione sia quanto ai soggetti via via coinvolti, sia quanto agli impegni organizzativi e finanziari del Ministero e delle Regioni. Una Commissione paritetica di esperti costituita presso l'ICCU sulla base di designazione del Ministero e delle Regioni, provvederà al coordinamento, alla verifica e all'informazione sulle esperienze, promuovendo opportuni momenti di valutazione diffusa. Tale Commissione provvederà inoltre ai necessari completamenti progettuali, all'aggiornamento delle procedure del SBN e allo sviluppo del progetto complessivo. Per definire le condizioni di riferimento per l'utilizzo dei s/w sviluppati in base alle procedure di macroanalisi definite dall'ICCU sarà costituito, presso il medesimo e con le stesse modalità di designazione, un Comitato paritetico tecnico-amministrativo.

4 - L'attuazione del progetto nei vari territori regionali sarà oggetto di singole convenzioni, tra il Ministero e le Regioni interessate, nelle quali saranno specificate le modalità organizzative, i tempi attuativi e i rispettivi impegni operativi e finanziari. Nelle more della definizione e adozione del progetto il Ministero e le Regioni, in presenza di eventuali iniziative che implichino impegni comuni, opereranno per garantire il coordinamento con le linee del presente accordo; promuoveranno altresì l'opportuna armonizzazione con le stesse dei sistemi già attivati.

5 - Il presente protocollo di intesa costituisce il quadro di riferimento per la definizione del progetto e per le successive convenzioni.

Roma, 30 maggio 1984

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