Ordinamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (D.M. 31 dicembre 1982)

Art. 1

Per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche è dotato di:

  1. un servizio generale per il coordinamento, la programmazione, le pubbliche relazioni e le pubblicazioni;
  2. un laboratorio per le metodologie della catalogazione e per la didattica;
  3. un laboratorio per la documentazione e la catalogazione del manoscritto;
  4. un laboratorio per la bibliografia retrospettiva;
  5. un laboratorio per lo sviluppo del controllo bibliografico;
  6. un laboratorio per le informazioni bibliografiche;
  7. un ufficio tecnico;
  8. un servizio amministrativo.

Art. 2

Il servizio generale per il coordinamento, la programmazione, le pubbliche relazioni e le pubblicazioni:

  1. cura il coordinamento, la programmazione e la documentazione delle attività dell'Istituto;
  2. tiene i rapporti con enti pubblici e privati ed organismi italiani e stranieri;
  3. cura le pubblicazioni dell'Istituto.

Art. 3

Il laboratorio per le metodologie della catalogazione e per la didattica:

  1. esegue e promuove ricerche e studi relativi alla catalogazione, anche in collegamento con altri enti che operano nei medesimi settori o stiano comunque interessati alle attività dell'Istituto;
  2. cura l'organizzazione delle attività didattiche (corsi d'aggiornamento, seminari, gruppi di lavoro);
  3. cura la biblioteca dell'Istituto.

Art. 4

Il laboratorio per la documentazione e catalogazione del manoscritto:

  1. raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio nazionale dei manoscritti ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione;
  2. promuove, coordina e guida, in accordo con le istanze locali e nel riconoscimento delle reciproche competenze, iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione, elaborando norme descrittive uniformi, e collaborando alla scelta e alla formazione degli operatori.

Art. 5

Il laboratorio per la bibliografia retrospettiva:

  1. promuove, coordina e guida, in accordo con le istanze locali e nel riconoscimento delle reciproche competenze, iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione del patrimonio bibliografico nazionale anteriore al 1900, elaborando norme descrittive uniformi, e collaborando alla scelta e alla formazione degli operatori;
  2. rappresenta l'Istituto in sede nazionale ed internazionale per i problemi di propria competenza.

Art. 6

Il laboratorio per lo sviluppo del controllo bibliografico nazionale:

  1. coordina le attività per lo sviluppo della cooperazione tra le biblioteche al fine di:
    a) assicurare la documentazione integrale della produzione nazionale;
    b) diffondere la descrizione dei documenti;
    c) garantirne la disponibilità sul territorio nazionale;
  2. sperimenta e diffonde le nuove tecnologie.

Art. 7

Il laboratorio per le informazioni bibliografiche:

  1. fornisce informazioni per la reperibilità dei documenti
  2. cura la compilazione e la diffusione di liste, indici, elenchi bibliografici;
  3. gestisce le informazioni disponibili su reti internazionali.

Art. 8 (ex 6)

La direzione dei laboratori è affidata al personale del ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva di cui alla tabella I n. 5 annessa al D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.

Art. 9

L'ufficio tecnico:

  1. provvede alla revisione ed alla manutenzione degli impianti ed attrezzature tecniche;
  2. acquisisce i dati conoscitivi sulle innovazioni tecnologiche, e ne propone l'eventuale dotazione ai laboratori;
  3. funge da organo di consulenza per i laboratori ed i servizi;
  4. predispone gli atti per le riunioni della commissione di cui all'art. 9 del D.P.R. 13.5.1980 n. 501.

Art. 10

L'ufficio amministrativo:

  1. cura l'esecuzione degli atti inerenti allo svolgimento delle funzioni dell'Istituto;
  2. cura l'amministrazione del personale;
  3. provvede a tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile connesse all'attività dell'Istituto;
  4. cura il servizio di cassa, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 21 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.

Art. 11 (ex 8)

Per particolari ricerche e studi e qualora eccezionali e speciali circostanze dovessero richiederlo, l'Istituto può stipulare - chiedendone la preventiva autorizzazione al Ministero - convenzioni con enti, istituti e privati estranei all'Amministrazione, specializzarti nelle materie di cui all'art. 4 del presente decreto, provvedendo alla relativa spesa con le entrate della propria gestione finanziaria.

Art. 12 (ex 9)

I rapporti con organismi di ricerca italiani ed interrnazionali, di cui all'art. 12 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, nonché quelli con gli istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore, di cui al successivo art. 15 dello stesso decreto, sono tenuti dal Direttore dell'Istituto, anche secondo le richieste e le indicazioni formulate dalle ripartizioni interne, di cui all'art.1 del presente decreto.

Art. 13 (ex 10)

Il servizio di cui all'art. 2 del presente decreto, è equiparato, a tutti gli effetti, ai laboratori.

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