Ordinamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (D.M. 31 dicembre 1982)
Art. 1
Per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 15 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche è dotato di:
-
un servizio generale per il coordinamento, la programmazione, le pubbliche relazioni e le pubblicazioni;
-
un laboratorio per le metodologie della catalogazione e per la didattica;
-
un laboratorio per la documentazione e la catalogazione del manoscritto;
-
un laboratorio per la bibliografia retrospettiva;
-
un laboratorio per lo sviluppo del controllo bibliografico;
-
un laboratorio per le informazioni bibliografiche;
-
un ufficio tecnico;
-
un servizio amministrativo.
Art. 2
Il servizio generale per il coordinamento, la programmazione, le pubbliche relazioni e le pubblicazioni:
-
cura il coordinamento, la programmazione e la documentazione delle attività dell'Istituto;
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tiene i rapporti con enti pubblici e privati ed organismi italiani e stranieri;
-
cura le pubblicazioni dell'Istituto.
Art. 3
Il laboratorio per le metodologie della catalogazione e per la didattica:
-
esegue e promuove ricerche e studi relativi alla catalogazione, anche in collegamento con altri enti che operano nei medesimi settori o stiano comunque interessati alle attività dell'Istituto;
-
cura l'organizzazione delle attività didattiche (corsi d'aggiornamento, seminari, gruppi di lavoro);
-
cura la biblioteca dell'Istituto.
Art. 4
Il laboratorio per la documentazione e catalogazione del manoscritto:
- raccoglie, elabora, diffonde la documentazione relativa al patrimonio nazionale dei manoscritti ai fini di una sua migliore conoscenza, tutela e fruizione;
- promuove, coordina e guida, in accordo con le istanze locali e nel riconoscimento delle reciproche competenze, iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione, elaborando norme descrittive uniformi, e collaborando alla scelta e alla formazione degli operatori.
Art. 5
Il laboratorio per la bibliografia retrospettiva:
- promuove, coordina e guida, in accordo con le istanze locali e nel riconoscimento delle reciproche competenze, iniziative di censimento, inventariazione e catalogazione del patrimonio bibliografico nazionale anteriore al 1900, elaborando norme descrittive uniformi, e collaborando alla scelta e alla formazione degli operatori;
- rappresenta l'Istituto in sede nazionale ed internazionale per i problemi di propria competenza.
Art. 6
Il laboratorio per lo sviluppo del controllo bibliografico nazionale:
- coordina le attività per lo sviluppo della cooperazione tra le biblioteche al fine di:
a) assicurare la documentazione integrale della produzione nazionale;
b) diffondere la descrizione dei documenti;
c) garantirne la disponibilità sul territorio nazionale; - sperimenta e diffonde le nuove tecnologie.
Art. 7
Il laboratorio per le informazioni bibliografiche:
- fornisce informazioni per la reperibilità dei documenti
- cura la compilazione e la diffusione di liste, indici, elenchi bibliografici;
- gestisce le informazioni disponibili su reti internazionali.
Art. 8 (ex 6)
La direzione dei laboratori è affidata al personale del ruolo dei bibliotecari della carriera direttiva di cui alla tabella I n. 5 annessa al D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.
Art. 9
L'ufficio tecnico:
- provvede alla revisione ed alla manutenzione degli impianti ed attrezzature tecniche;
- acquisisce i dati conoscitivi sulle innovazioni tecnologiche, e ne propone l'eventuale dotazione ai laboratori;
- funge da organo di consulenza per i laboratori ed i servizi;
- predispone gli atti per le riunioni della commissione di cui all'art. 9 del D.P.R. 13.5.1980 n. 501.
Art. 10
L'ufficio amministrativo:
- cura l'esecuzione degli atti inerenti allo svolgimento delle funzioni dell'Istituto;
- cura l'amministrazione del personale;
- provvede a tutte le funzioni di carattere amministrativo-contabile connesse all'attività dell'Istituto;
- cura il servizio di cassa, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 21 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.
Art. 11 (ex 8)
Per particolari ricerche e studi e qualora eccezionali e speciali circostanze dovessero richiederlo, l'Istituto può stipulare - chiedendone la preventiva autorizzazione al Ministero - convenzioni con enti, istituti e privati estranei all'Amministrazione, specializzarti nelle materie di cui all'art. 4 del presente decreto, provvedendo alla relativa spesa con le entrate della propria gestione finanziaria.
Art. 12 (ex 9)
I rapporti con organismi di ricerca italiani ed interrnazionali, di cui all'art. 12 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, nonché quelli con gli istituti bibliografici stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore, di cui al successivo art. 15 dello stesso decreto, sono tenuti dal Direttore dell'Istituto, anche secondo le richieste e le indicazioni formulate dalle ripartizioni interne, di cui all'art.1 del presente decreto.
Art. 13 (ex 10)
Il servizio di cui all'art. 2 del presente decreto, è equiparato, a tutti gli effetti, ai laboratori.
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