Protocollo di intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, Presidente del coordinamento delle Regioni

 

VISTA la legge 22 luglio 1975, n. 328 recante Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui a!l'art. 1 della predetta legge;

VISTA la legge 29 gennaio 1975, n. 5 di istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;

VISTO il Protocollo d'intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per il progetto speciale di Servizio Bibliotecario Nazionale in data 30 maggio 1984;

VISTA la legge 29 ottobre 1987, n. 449 di conversione del D. L. 7 settembre 1987, n. 371, che al punto e) dell'art. 1 prevede l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale;

VISTO l'accordo di programma tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 29 gennaio 1992;

CONSIDERATO che con l'entrata in rete del Servizio Bibliotecario Nazionale si è conclusa la fase di sperimentazione progettuale avviata con il Protocollo d'intesa Stato-Regioni del 30 maggio 1984;

CONSIDERATA la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale allo scopo di garantire, nel rispetto degli standard catalografici ed informatici indicati dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, unitarietà di indirizzo ed omogeneità dei servizi offerti, estensione della rete ed incremento delle banche dati;

SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Servizio Bibliotecario Nazionale

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è finalizzato a:

  • costituire il Catalogo Unico automatizzato bibliografico del patrimonio bibliografico;
  • consentire il recupero e la diffusione dell'informazione bibliografica;
  • localizzare i documenti e favorirne la circolazione a livello nazionale ed internazionale;
  • attivare i servizi necessari per l'accesso dell'utenza all'informazione e per la disponibilità dei documenti.

Art. 3

SBN è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e dalle Regioni, e si fonda sull'adesione e cooperazione tra le biblioteche statali, degli enti locali, dei sistemi bibliotecari delle Università, degli enti di ricerca e di ogni altra appartenenza, e si articola su base territoriale. Le biblioteche aderenti ad SBN adottano gli standard catalografici, informatici e di servizio definiti da SBN.

Art. 4

Organi

Al fine di garantire unitarietà negli indirizzi, nella gestione e nello sviluppo di SBN e per favorire la cooperazione tra i soggetti partecipanti sono istituiti i seguenti organismi:

  • Comitato nazionale di coordinamento;
  • Comitato di gestione;
  • Comitati regionali di coordinamento;
  • Assemblea degli utenti.

Gli organi di cui al presente articolo hanno durata quadriennale. I membri non di diritto vengono rinnovati con pari scadenza.

Art. 5

Il Comitato nazionale è l'organo di indirizzo e programmazione di SBN.

Ad esso compete di definire gli indirizzi programmatici:

  • elaborare i programmi di sviluppo di SBN, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e della programmazione regionale, tenendo anche conto degli impegni assunti dai singoli soggetti aderenti mediante accordi di programma o convenzioni;
  • verificare e controllare l'attuazione dei programmi;
  • cooperare con le autorità preposte ai rapporti CEE e con le altre istituzioni internazionali.

Il Comitato è così composto:

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

Ministro per i Beni e le Attività Culturali (Presidente);
Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali;
Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche;
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
Un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali.

Per il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica:

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica;
Presidente della Conferenza dei Rettori;
1 rappresentante CUN;
3 rappresentanti di Università aderenti ad SBN, tra le quali è presente di diritto l'Università di Firenze, titolare dello sviluppo del software SBN, designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Per le Regioni:

Presidente del Coordinamento delle Regioni o l'Assessore delegato al Coordinamento delle politiche regionali in materia di beni culturali;
8 Assessori competenti nella materia, o dirigenti ai beni culturali da loro delegati, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, tra i quali sono presenti di diritto le Regioni contitolari del software SBN (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte;
Presidente dell'Autorità per l'informatica della Pubblica Amministrazione.

Art. 6

Comitato di gestione

Il Comitato è la struttura cui è affidata la gestione dell'Indice e della rete, nonchè, di tutti i servizi centrali di SBN.

Esso è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 5, ed ha sede presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche.

E' presieduto dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche ed è composto da personale dello stesso Istituto, da tre esperti, designati d'intesa con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, dalle Regioni contitolari dei software SBN, e da sei esperti rappresentanti i poli SBN.

Il Comitato di gestione attiva anche il coordinamento degli utenti dei singoli software SBN per garantire il funzionamento ed il costante allineamento dell'Indice.

Art. 7

Comitati regionali di coordinamento

In ciascuna Regione hanno sede, presso le Regioni, i Comitati regionali di coordinamento, presieduti dall'Assessore competente. I Comitati regionali sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, garantiscono la rappresentanza delle istituzioni aderenti a SBN, i cui poli regionali possono essere integrati con esperti in materia.

I Comitati Regionali si occupano, nell'ambito territoriale di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici nazionali, dell'attivazione delle funzioni di SBN, offrono, inoltre, supporto tecnico scientifico alle biblioteche partecipanti a SBN.

Art. 8

Assemblea degli utenti

I rappresentanti di tutte le realtà aderenti ad SBN formano l'Assemblea degli utenti. All'Assemblea vengono annualmente presentati i programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 5, nonché i rapporti annuali sulla loro realizzazione. Su di essi l'Assemblea esprime parere.

L'Assemblea è presieduta dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.


Roma, 10 marzo 1994


Ministro per i Beni e le Attività Culturali Ronchey

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Colombo

Presidente del Coordinamento delle Regioni Borgognoni

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