Protocollo di intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, Presidente del coordinamento delle Regioni
VISTA la legge 22 luglio 1975, n. 328 recante Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui a!l'art. 1 della predetta legge;
VISTA la legge 29 gennaio 1975, n. 5 di istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
VISTO il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica;
VISTO il Protocollo d'intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per il progetto speciale di Servizio Bibliotecario Nazionale in data 30 maggio 1984;
VISTA la legge 29 ottobre 1987, n. 449 di conversione del D. L. 7 settembre 1987, n. 371, che al punto e) dell'art. 1 prevede l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale;
VISTO l'accordo di programma tra il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 29 gennaio 1992;
CONSIDERATO che con l'entrata in rete del Servizio Bibliotecario Nazionale si è conclusa la fase di sperimentazione progettuale avviata con il Protocollo d'intesa Stato-Regioni del 30 maggio 1984;
CONSIDERATA la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale allo scopo di garantire, nel rispetto degli standard catalografici ed informatici indicati dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, unitarietà di indirizzo ed omogeneità dei servizi offerti, estensione della rete ed incremento delle banche dati;
SI CONVIENE quanto segue:
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2
Servizio Bibliotecario Nazionale
Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è finalizzato a:
-
costituire il Catalogo Unico automatizzato bibliografico del patrimonio bibliografico;
-
consentire il recupero e la diffusione dell'informazione bibliografica;
-
localizzare i documenti e favorirne la circolazione a livello nazionale ed internazionale;
-
attivare i servizi necessari per l'accesso dell'utenza all'informazione e per la disponibilità dei documenti.
Art. 3
SBN è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e dalle Regioni, e si fonda sull'adesione e cooperazione tra le biblioteche statali, degli enti locali, dei sistemi bibliotecari delle Università, degli enti di ricerca e di ogni altra appartenenza, e si articola su base territoriale. Le biblioteche aderenti ad SBN adottano gli standard catalografici, informatici e di servizio definiti da SBN.
Art. 4
Organi
Al fine di garantire unitarietà negli indirizzi, nella gestione e nello sviluppo di SBN e per favorire la cooperazione tra i soggetti partecipanti sono istituiti i seguenti organismi:
-
Comitato nazionale di coordinamento;
-
Comitato di gestione;
-
Comitati regionali di coordinamento;
-
Assemblea degli utenti.
Gli organi di cui al presente articolo hanno durata quadriennale. I membri non di diritto vengono rinnovati con pari scadenza.
Art. 5
Il Comitato nazionale è l'organo di indirizzo e programmazione di SBN.
Ad esso compete di definire gli indirizzi programmatici:
-
elaborare i programmi di sviluppo di SBN, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e della programmazione regionale, tenendo anche conto degli impegni assunti dai singoli soggetti aderenti mediante accordi di programma o convenzioni;
-
verificare e controllare l'attuazione dei programmi;
-
cooperare con le autorità preposte ai rapporti CEE e con le altre istituzioni internazionali.
Il Comitato è così composto:
per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:
Ministro per i Beni e le Attività Culturali (Presidente);
Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali;
Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche;
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
Un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali.
Per il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica:
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica;
Presidente della Conferenza dei Rettori;
1 rappresentante CUN;
3 rappresentanti di Università aderenti ad SBN, tra le quali è presente di diritto l'Università di Firenze, titolare dello sviluppo del software SBN, designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.
Per le Regioni:
Presidente del Coordinamento delle Regioni o l'Assessore delegato al Coordinamento delle politiche regionali in materia di beni culturali;
8 Assessori competenti nella materia, o dirigenti ai beni culturali da loro delegati, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, tra i quali sono presenti di diritto le Regioni contitolari del software SBN (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte;
Presidente dell'Autorità per l'informatica della Pubblica Amministrazione.
Art. 6
Comitato di gestione
Il Comitato è la struttura cui è affidata la gestione dell'Indice e della rete, nonchè, di tutti i servizi centrali di SBN.
Esso è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 5, ed ha sede presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche.
E' presieduto dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche ed è composto da personale dello stesso Istituto, da tre esperti, designati d'intesa con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, dalle Regioni contitolari dei software SBN, e da sei esperti rappresentanti i poli SBN.
Il Comitato di gestione attiva anche il coordinamento degli utenti dei singoli software SBN per garantire il funzionamento ed il costante allineamento dell'Indice.
Art. 7
Comitati regionali di coordinamento
In ciascuna Regione hanno sede, presso le Regioni, i Comitati regionali di coordinamento, presieduti dall'Assessore competente. I Comitati regionali sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, garantiscono la rappresentanza delle istituzioni aderenti a SBN, i cui poli regionali possono essere integrati con esperti in materia.
I Comitati Regionali si occupano, nell'ambito territoriale di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici nazionali, dell'attivazione delle funzioni di SBN, offrono, inoltre, supporto tecnico scientifico alle biblioteche partecipanti a SBN.
Art. 8
Assemblea degli utenti
I rappresentanti di tutte le realtà aderenti ad SBN formano l'Assemblea degli utenti. All'Assemblea vengono annualmente presentati i programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 5, nonché i rapporti annuali sulla loro realizzazione. Su di essi l'Assemblea esprime parere.
L'Assemblea è presieduta dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Roma, 10 marzo 1994
Ministro per i Beni e le Attività Culturali Ronchey
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica Colombo
Presidente del Coordinamento delle Regioni Borgognoni